PEC obbligatoria per le imprese individuali
Obbligo, per le imprese individuali, di comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) al registro delle imprese
Il decreto legge n. 179/2012 e s.m.i., in vigore dal 20 ottobre 2012, prevede l'obbligo anche per le imprese individuali, di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese (art. 5).
Piu' precisamente, la nuova disposizione comporta che:
- Tutte le imprese individuali, dal 20 ottobre 2012, in fase di prima iscrizione, devono comunicare il proprio indirizzo PEC. L'assenza di tale informazione impedisce l'iscrizione dell'impresa individuale nel Registro delle Imprese (determina quindi il rifiuto della stessa iscrizione). Nel caso di utilizzo del software Starweb, l'informazione va riportata nel campo 'sede dell'impresa'. Oltre all'indirizzo della sede va cioè indicato anche l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso in cui si utilizzino altri software proprietari occorre tenere presente che l'adempimento si formalizza mediante il modello I1 e la compilazione del riquadro 5.
- Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 20 ottobre 2012 hanno obbligo di comunicare il loro indirizzo PEC con successiva domanda di iscrizione, da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2013. Tale obbligo vige se l'impresa individuale è attiva e non è soggetta a procedure concorsuali. La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC - da parte delle imprese individuali indicate alla lettera B) -non è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento di diritti di segreteria. Nel caso di utilizzo del software Starweb, l'informazione della PEC va indicata nel campo 'variazione sede dell'impresa'. Nel caso in cui si utilizzino altri software proprietari, l'adempimento in commento deve essere formalizzato mediante il modello I2 e compilazione del riquadro 5. Le imprese individuali di cui al punto B) che non avranno comunicato l'indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013, incorreranno nella 'sanzione' della sospensione per tre mesi di qualsiasi altra e successiva domanda/denuncia di variazione che, a decorrere dal 1° luglio 2013, dovesse essere presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese. L'indirizzo PEC delle imprese individuali (di cui al punto B) può essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale...etc.). In tal caso, tuttavia, si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale' che viene denunciato.
--- ATTENZIONE ---
Comunicato PEC imprese individuali rilasciate con domicilliazione
Si rende noto che, con propria nota dell'11/6/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno sottolineare la necessità che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) sia riconducibile esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità alcuna di domiciliazione presso soggetti terzi.
Di conseguenza, a decorrere dal 18 giugno ed in ossequio alle suddette indicazioni ministeriali, l'Ufficio del Registro delle Imprese effettuerà controlli al fine di verificare se l'indirizzo PEC dichiarato da imprese individuali sia univoco (ovvero che non sia già stato denunciato al registro delle imprese, contenuto in altre pratiche in attesa di evasione o riportato in elenchi massivi inviati da associazioni di categoria).
Al riguardo, tuttavia, con riferimento a pratiche già trasmesse prima del 18 giugno e recanti l'indicazione di indirizzi PEC non univoci, si consiglia di procedere alla comunicazione di un nuovo indirizzo che rispetti le indicazioni ministeriali sopra richiamate. si ricorda, peraltro, che tali pratiche non scontano imposta di bollo e sono esenti dal pagamento di diritti di segreteria ed oneri di qualsiasi altro genere.
Si ricorda, infine, che le imprese individuali sono tenute a comunicare il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata entro, e non oltre, il 30 giugno 2013.
Ultimo aggiornamento: 15.11.2013