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Camera di Commercio di Massa-Carrara
Per informazioni relative a quest'area rivolgersi a:

UFFICIO REGISTRO IMPRESE

Indirizzo sede di Carrara:
Piazza 2 Giugno n.16
54033 Carrara (MS)
tel.0585/764 - 222 - 259 - 244 - 263 
Fax:0585/764205
Email: registro.imprese.ms@tno.camcom.it

Il personale addetto al Servizio Registro Imprese e Certificazioni per l'Estero risponderà alla richieste di informazioni telefoniche nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì mattina: dalle ore 09:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:00

 

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Novita' in materia di Registro Imprese

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLE DOMANDE INERENTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI AGENTE/RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE, SPEDIZIONIERE E MEDIATORE MARITTIMO

Dal 12 maggio 2012 sono in vigore i decreti attuativi sulle modalità di iscrizione nel Registro Imprese e nel REA dei soggetti esercenti le attività di agente/rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo  e spedizioniere.

Non è più possibile, pertanto, utilizzare la vecchia modulistica.

Da lunedì 14 maggio 2012, con la versione 3.4.3 di Comunica Starweb, sono disponibili i modelli informatici per la predisposizione delle suddette pratiche introdotte dalla direttiva servizi.

Queste tipologie di pratiche possono essere predisposte unicamente tramite Comunica Starweb o utilizzando software di altri produttori che abbiano implementato questi servizi.
Non è possibile invece predisporre queste pratiche tramite il software Fedra.

 
 

Fedra 6.6 e nuova modulistica - Aprile 2012

A partire dal 9 Maggio 2012, non potranno piu' essere presentate pratica Fedra con specifiche 6.5 o precedenti. Dal 9 marzo scorso  e' stata infatti rilasciata la versione 6.6 di FedraPlus contenente le specifiche della nuova modulistica relativa al Decreto direttoriale 29 novembre 2011  (pubblicato su G.U. n.287 del 10/12/2011). Tale versione di FedraPlus (o software equivalenti) rimarra' quindi l'unica utilizzabile per la presentazione delle pratiche al Registro Imprese - R.E.A. a partire dal 9 maggio prossimo.
In particolare si fa presente che il nuovo software FedraPlus 6.6 non gestisce più i modelli relativi alle imprese individuali (I1 e I2). Le denunce/domande  relative agli adempimenti di questa tipologia di imprese imprese dovranno essere necessariamente presentate tramite l'applicativo online  ComunicaStarweb o software di terze parti comunque rispondente alle nuove specifiche Fedra 6.6.

 
 

Societa' semplificata a responsabilita' limitata

L'art. 3 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/01/2012 ed in vigore dalla stessa data), ha introdotto la possibilità di costituire un nuovo modello di società: la 'Società semplificata a responsabilità limitata' (nuovo art. 2463 bis c.c.).Lo stesso decreto legge (art. 3 comma 2) prevede inoltre che: "Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci". Pertanto, fino all'emanazione del citato decreto interministeriale, il Registro delle Imprese non può accettare domande di iscrizione delle società semplificate a responsabilità limitata.

 
 

Obbligo di comunicazione della Pec delle imprese individuali al Registro Imprese: termine - 30 giugno 2013

Le imprese individuali iscritte nel registro Imprese prima del 20/10/2012 devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare ed iscrivere il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro Imprese (decreto leggge n.179/2012 e s.m.i.). Il termine per il deposito di tale adempimento è fissato al 30 giugno 2013. Per la richiesta di iscrizione non si devono pagare diritti di segreteria o imposta di bollo.

 

Adempimento Curatore Fallimentare

L'art. 29, comma 6 DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto un nuovo adempimento a carico del curatore fallimentare.
Il curatore fallimentare, infatti, conseguentemente all'accettazione della  carica,  deve comunicare al Registro delle Imprese competente per territorio, entro i successivi quindici giorni,  "i dati necessari al fine di una eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale".
Il disposto della predetta norma impone al curatore la presentazione di una denuncia  sottoscritta digitalmente dallo stesso e predisposta nel rispetto della procedura della Comunicazione Unica.
L'unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), con propria lettera circolare del 26 luglio 2010, ha individuato i dati da comunicare al Registro delle Imprese per una eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale: denominazione e sede dell'impresa, nonché identificativo (numero) della procedura, generalità del curatore fallimentare (nome e cognome, codice fiscale, domicilio e data di accettazione dell'incarico), data dell'udienza fissata dal giudice delegato alla procedura per l'accertamento dello stato passivo. La presentazione al Registro delle Imprese della denuncia in commento deve essere formalizzata mediante l'utilizzo della modulistica di seguito riportata.

- Società:
tramite FedraPlus o programmi compatibili: modello S3 - riquadro 10 - codice atto "A15" con allegato modello int. P per le rendere le generalità ed informazioni relative al curatore fallimentare. Tramite Starweb (http://starweb.infocamere.it). Cliccare su "variazioni" del menu' "Comunicazione Unica Impresa". Dopo aver inserito i dati anagrafici mettere la spunta su  "Comunicazione Curatore (Art.29 DL 78/2010)".
 
- Imprese individuali:
tramite Starweb (http://starweb.infocamere.it). Cliccare su "variazioni" del menu' "Comunicazione Unica Impresa". Dopo aver inserito i dati anagrafici mettere la spunta su  "Comunicazione Curatore (Art.29 DL 78/2010)". E' possibile utilizzare anche altri software compatibili alle specifiche Fedra 6.6 ma comunque non FedraPlus Infocamere.  
 
Per il prescritto adempimento è previsto il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00, in esenzione dall'imposta di bollo.
Si fa presente,  infine, che la norma in esame, in caso di violazione dell'adempimento ad essa correlato, dispone il raddoppio della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 11  D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.


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Ultimo aggiornamento: 23.06.2023