Home / Uffici camerali / 2020 / Ottobre / BREXIT - ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE TRA UNIONE EUROPEA E REGNO UNITO
Dal
1 gennaio, il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico e
lascerà l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche
dell'Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la
libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il
Regno Unito e l'Unione Europea.
E' stato comunque siglato con
il Regno Unito, un
accordo che
definisce la futura
cooperazione
UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021.
L'accordo
riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia
gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli
investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza
fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità,
la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di
sicurezza sociale.
Esso
prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di
scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma
resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché
facilitate dall'accordo.
Per
beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i
propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine delle
merci previste dall'accordo stesso.
La
qualificazione tecnica dell'operazione di scambio rimane quella di
esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile
all'art. 8, D.P.R. n. 633/72.
Brexit - Rinviata l'introduzione di maggiori controlli sulle importazioni nel Regno Unito
Il Governo britannico ha posticipato l'introduzione dei controlli sulle importazioni in Gran Bretagna per supportare le imprese durante la pandemia, dando più tempo per prepararsi alle nuove formalità.
Per tutte le informazioni sulle dilazioni e sul nuovo calendario consultare la notizia pubblicata su WorldPass: http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1046
Brexit - Vino e prodotti biologici posticipo adempimenti all'import
Il Governo britannico ha posticipato l'introduzione di specifiche certificazioni per l'importazione di vino e prodotti biologici in Gran Bretagna. La nuova data è fissata al 1/01/2022.
La notizia è al link seguente: WorldPass - Brexit - Vino e Prodotti biologici rinvio di nuovi adempimenti (camcom.it)
L'origine
sarà determinata in base alle regole dell'accordo; saremo quindi
nella sfera dell'origine preferenziale.
Per
facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese
di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese
possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma
anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o
nell'Unione Europea. Le regole sull'origine sono contenute alle
pagine da 27 a 41 dell'accordo e negli allegati ANNEX ORIGIN da 1 a
6.
Testo dell'accordo (pag.
27 - 41 e allegati ANNEX ORIGIN 1 a 6)
Circolare
Agenzia delle Dogane n.49 del 30 dicembre 2020
L'
Agenzia delle Dogane ha precisato che gli esportatori dell'Unione
dovranno essere iscritti al REX, chiarendo che in attesa
dell'attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell'acquisizione
di eventuali ulteriori elementi derivanti dall' Accordo in fase di
ratifica, gli operatori che risultano ancora privi del codice REX,
potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio
codice EORI .
Le
imprese possono auto-dichiarare l'origine delle merci.
Per
l'attestazione di origine l'accordo prevede che:
- sia
compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che
dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è
responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle
informazioni fornite;
-
può
essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che
descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato
da consentirne l'identificazione;
- è
valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
- un'unica
spedizione di uno o più prodotti importati o a spedizioni multiple
di prodotti identici importati entro il periodo specificato
nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.
vedi
testo dell'attestazione del fornitore (annex ORIG-3)
Inoltre, nel caso in cui il processo di produzione di un bene implichi anche l'impiego di materiali non originari delle due parti, ai fini dell'applicazione della regola del cumulo, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3 che contiene la specifica dell'origine dei materiali non originari utilizzati. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.
Le Camere di commercio non hanno alcun ruolo attivo in termini di documenti da rilasciare o da vistare, non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dalle Camere per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.
Per
ciò che attiene le merci coperte da Convenzioni internazionali
(ATA - TIR), l'operatività è prevista a partire dal 1 gennaio 2021.
Di conseguenza è possibile che siano già richiesti Carnet con
destinazione Regno Unito a partire dalla prima fase.
I
Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere
utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna a
partire dal 1 gennaio 2021.
Per
facilitare l'orientamento degli operatori che devono fare dogana
quando raggiungono o lasciano il Regno Unito con mezzi di terra è
stato predisposto un opuscolo, qui allegato, che potrà essere utile ai titolari dei Carnet destinati alla Gran Bretagna.
Il
trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e il Regno Unito e
viceversa continua ad essere eseguibile da parte delle imprese di
trasporto italiane titolari di licenza comunitaria, avendo a bordo la
normale copia conforme.
Infatti,
l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e UK
prevede un accesso illimitato per i trasporti da punto a punto per i
trasportatori che eseguono trasporti tra l'UE e il Regno Unito e
viceversa, oltre a garantire il diritto di transito nei rispettivi
territori delle parti.
Inoltre,
i trasporti da e per il Regno Unito possono essere svolti anche con
l'autorizzazione multilaterale CEMT (Conferenza Europea dei
Ministri dei trasporti), partecipando tale Paese al sistema del
contingente di autorizzazioni in quanto membro della Conferenza.
Oltre
ai citati trasporti da punto a punto, l'Accordo consente anche di
eseguire fino a 2 operazioni extra all'interno del territorio
dell'altra parte, pertanto i trasportatori dell'UE potranno
eseguire nel Regno Unito fino a un massimo di 2 operazioni di
cabotaggio (trasporto nazionale di merci concesso ad un vettore
estero) entro 7 giorni dallo scarico delle merci oggetto del
trasporto internazionale destinato nel Regno Unito.
Al link seguente del portale WorldPass: http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098 è stata pubblicata una raccolta di materiale illustrativo (schede di approfondimento e video) realizzato dall'Agenzia ICE, per alcuni contenuti in collaborazione con l'Ambasciata italiana a Londra. Tali strumenti divulgativi possono essere utili alle imprese che continueranno ad intrattenere relazioni con partner commerciali inglesi.
Ultimo aggiornamento: 22.11.2022