Home / Novità e scadenze / ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL DOMICILIO DIGITALE (INDIRIZZO PEC)
L'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale, dispone che, entro il
1° ottobre 2020, tutte le imprese individuali e societa' che non hanno
comunicato al registro delle imprese territorialmente competente il proprio domicilio
digitale (indirizzo PEC) ovvero, se comunicato, sia stato cancellato d'ufficio
o non piu' attivo, dovranno provvedere di conseguenza, in esenzione dall'imposta
di bollo e dai diritti di segreteria.
In caso di inadempimento entro il termine predetto, e' prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per le societa', in misura raddoppiata, quella prevista all'art. 2630 c.c. mentre, per le imprese individuali, in misura triplicata, quella prevista all'art. 2194 c.c.
Alle imprese che successivamente alla scadenza del termine risulteranno prive di domicilio digitale, la Camera di Commercio competente per territorio, in aggiunta all'irrogazione della sanzione, provvedera' ad assegnare d'ufficio il domicilio digitale.
Si ricorda che l'indirizzo PEC di un'impresa deve essere attivo ed univoco, ossia direttamente ed esclusivamente riferibile a ciascuna singola impresa (non e' possibile, ad esempio, comunicare per una o piu' imprese la PEC del professionista di fiducia o dell'associazione di categoria presso cui l'impresa e' iscritta).
L'indirizzo PEC non può essere
comunicato tramite mail, ordinaria o PEC, ma attraverso i canali ordinari utilizzati
per trasmettere le pratiche all'ufficio del registro delle imprese.
Per ulteriori e dettagliate informazioni
si inviata a consultare il seguente portale di riferimento: http://www.registroimprese.it/variazioni-e-chiusura
Ultimo aggiornamento: 23.09.2020