Il decreto legge 17 marzo 2020 n.18, in materia di emergenza sanitaria COVID-19, interviene sui termini di approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31/12/2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee di approvazione.
L'intervento legislativo permette alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario e di facilitare lo svolgimento delle assemblee per ridurre il rischio di contagio.
L'art.106 del decreto, infatti, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, c.c. e dall'art. 2478-bis, permette a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ossia entro il 28 giugno 2020, che quest'anno cade di domenica.
Peraltro, il successivo art.107 dispone altresì il differimento al 31 maggio dell'adozione del rendiconto o del bilancio di esercizio 2019 anche per le Aziende speciali, le Istituzioni e i Consorzi di enti locali, senza peraltro modificare il termine di deposito del documento economico al Registro delle imprese che, al momento, rimane confermato nel 31 maggio.
Il decreto interviene anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo agevolazioni funzionali ad evitare o ridurre raggruppamenti di persone. È stabilito, infatti, che le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici possano prevedere, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Inoltre, con riguardo alle S.r.l., è ammessa l'espressione di voto anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.
Lederoghe previste dal decreto trovano applicazione per le assemblee convocate entro il 31 luglio o, comunque, entro il periodo in cui sarà in vigore lo stato di emergenza.