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Camera di Commercio di Massa-Carrara
Per informazioni relative a quest'area rivolgersi a:

UFFICIO OCRI Organismo di composizione della crisi d'impresa

Indirizzo sede di Carrara:
Piazza 2 Giugno n.16
54033 Carrara (MS)

Telefono:0585/764240
Fax:
0585/776515

Sito CCIAA TNO:
https://tno.camcom.it/composizione-negoziata-crisi-dimpresa
 

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OCRI - Organismi di composizione della crisi d'impresa

Il Codice della crisi e le Camere di Commercio
E' forte il coinvolgimento delle Camere di Commercio: presso di loro sono istituiti in via esclusiva ed obbligatoria, gli OCRI (che affiancheranno l'azione degli attuali OCC, ma da cui si differenziano nettamente). Gli OCRI dovranno avere procedure ed operatività omogenee su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di creare un efficace sistema di allerta per la prevenzione della crisi e per realizzare una composizione assistita delle crisi stesse. In Italia nel 2018 si sono registrati 10.548 fallimenti, in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Si stima che le relative situazioni di crisi fossero state affrontate con un anticipo di 12-18 mesi, almeno il 20-30% dei casi sarebbe potuto essere stato sottratto alle procedure fallimentari, salvando così - oltre l'azienda - tutto l'indotto ed i livelli occupazionali ad essa connessi.

Procedure concorsuali e fallimentari - Dati su scala provinciale, regionale e nazionale

ANNI
MASSA - CARRARA
Procedure concorsuali
MASSA - CARRARA
Fallimenti
TOSCANA
Procedure concorsuali
TOSCANA
Fallimenti
ITALIA
Procedure concorsuali
ITALIA
Fallimenti
2016
56
51
1157
1001
14542
12735
2017
91
85
1062
907
13098
11250
2018
32
26
1045
868
12083
10548
 

Il funzionamento degli OCRI: la costituzione
L'Organismo è costituito, in via esclusiva e obbligatoria, presso le CCIAA con il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati e degli organi di controllo societari, gestire i procedimenti di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi. L'organismo competente è quello della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa e opera tramite il Referente, individuato nel Segretario Generale della CCIAA, nonché l'Ufficio del Referente (che può essere costituito anche in forma associata da più CCIAA) e il Collegio degli esperti di volta in volta nominato.

Il funzionamento degli OCRI: le segnalazioni
Le segnalazioni degli organi di controllo delle imprese (Sindaci, Revisori, Società di revisione) e dei creditori pubblici qualificati (Inps, Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione) sono effettuate al superamento di determinate soglie rispettivamente di indicatori di crisi (definiti con cadenza triennale dal CNDCEC) e di debiti IVA, contributivi e erariali. Anche l'azienda in crisi può procedere con auto-segnalazioni (Art. 12, c.2, Art. 18c. 1, art. 19 c.1, art. 374).Tali segnalazioni sono avanzate all'OCRI costituito presso la Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa (art. 16, co 2), solo dopo l'esito negativo di una fase di confronto con l'organo amministrativo dell'azienda, o di inadempiente superamento di 90 gg.dalla scadenza del debito, nel secondo caso.

Il funzionamento degli OCRI: gli uffici camerali
La gestione della procedura presuppone l'istituzione di un nuovo ufficio presso le CCIAA - l'Ufficio del Referente - che può essere costituito anche in forma associata, in grado di garantire:
a) la verifica dei presupposti necessari per l'attivazione della procedura;
b) il rispetto dei tempi e dell'assoluta riservatezza del procedimento;
c) la gestione del Collegio che deve essere individuato di volta in volta;
d) l'invio dei flussi delle informazioni ai soggetti segnalanti;
e) l'assistenza al debitore;
f) il rapporto con il Tribunale.

Il funzionamento degli OCRI: la nomina del collegio degli esperti
Il Collegio viene nominato senza indugio dal Referente ed è composto da 3 esperti (art. 17, co 1) tra quelli iscritti nell'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza tenuto dal Ministero della giustizia (art. 356): a) uno designato del Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del luogo in cui si trova la sede dell'impresa; b) uno designato dal Presidente della CCIAA o da un suo delegato, diverso dal Referente;c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore del debitore, individuato dal Referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco che annualmente le associazioni imprenditoriali dovranno trasmettere all'organismo.

Il funzionamento degli OCRI: la costituzione del collegio degli esperti
Le designazioni per gli espertia) e b) devono pervenire all'organismo entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in mancanza il Referente procede in via sostitutiva alla designazione dell'esperto mancante. Le designazioni devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico (art. 17 co 2). Il Referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto c), che nel Collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico,contabile e legale. Quando riscontrala mancanza di uno dei profili necessari, questi provvede alla sostituzione dell'esperto b). Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'OCRI, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza rispetto al debitore. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.

Il funzionamento degli OCRI: la fase di allerta - Il collegamento con gli OCC
Nel caso in cui il Referente, ricevuta la segnalazione o l'istanza, verifichi che si tratta di impresa «non fallibile» convoca il debitore (art. 12, co 7 - art. 17, co 6) dinnanzi all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento - OCC (legge n. 3 del 2012). E' plausibile ritenere che, a seguito dell'istituzione degli OCRI, le attività e i numeri degli OCC possano crescere in misura significativa. La Camera di Commercio di Massa - Carrara ha costituito l'OCC che è già operativo, naturalmente il Collegio è chiamato ad indicare un OCC presente sul territorio provinciale.Si evidenzia la natura profondamente diversa di OCC e OCRI: i primi sono organismi costituiti in via volontaria e non esclusiva dalle Camere per i consumatori e le imprese «non fallibili»; gli OCRI sono invece organismi che saranno chiamati, in via esclusiva ed obbligatoria, a gestire la nuova fase di allerta e di composizione assistita della crisi rivolta alle piccole e medie imprese.

Il funzionamento degli OCRI: la fase di allerta - Il Collegio degli esperti
Il Collegio è tenuto a gestire la fase di allerta, convocando entro 15 gg.dalla segnalazione l'audizione del debitore (art. 18). Il Collegio sceglie tra i propri componenti il Presidente, che nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti (art. 18 co 2).
A seguito dell'audizione il Collegiopuò procedere a:
1) archiviazione, in caso di impresa non in crisi, o esclusa da strumenti di allerta, o con attivi sufficienti per compensare i debiti dei creditori pubblici qualificati (art. 18 co 3);
2) segnalazione al PM, in caso di mancata presentazione del debitore (art. 22);
3) individuazione misure e rimedi, con la fissazione di un termine per la loro attuazione (art. 18 co 4);
4) gestione della composizione assistita della crisi, su istanza del debitore (art. 19).

Il funzionamento degli OCRI: lacomposizione assistita della crisi - Il Collegio degli esperti
Su istanza del debitore il Collegio fissa un termine non superiore a 3 mesi prorogabile di altri 3 mesi, solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative (art. 19, co 1).  Il Collegio, nel più breve tempo possibile, procede ad acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa ed un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali e personali con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione (art. 19, co 2).
Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di ammissione a concordato preventivo, il Collegio procede su sua richiesta ad attestare la veridicità dei dati aziendali (art. 19, co 3).
L'eventuale accordo raggiunto con i creditori coinvolti nelle trattative deve avere forma scritta, resta depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti del piano attestato di risanamento, e su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel Registro delle imprese (art. 19, co 4).
Se allo scadere del termine dei 3 mesi - come già detto - prorogabili di altri 3 mesi, non è stato raggiunto alcun accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il Collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 21, co 1).
Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione agli organi di controllo e societari e ai creditori pubblici qualificati (art.21, co 3).
L'OCRI può nei casi di inadempienza del debitore segnalare l'intera situazione in essere al Pubblico Ministero che, di sua iniziativa, può procedere con l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 22).

Le misure protettive e premiali
Le misure protettive: Dopo l'audizione, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso. Le misure premiali: All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva, sono riconosciuti una serie di benefici (interessi ridotti alla misura legale, sanzioni tributarie ridotte alla misura minima, ecc.).

Il Regolamento tipo degli OCRI
Gli OCRI dovranno operare in modo OMOGENEO su TUTTI I TERRITORI
A tal fine, Unioncamere sta redigendo un Regolamento tipo - da condividere con gli altri attori della Riforma - che disciplinerà l'operatività degli organismi.
In particolare, il Regolamento dovrà definire nel dettaglio, sia per la fase dell'allerta, che per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi: ·        
- il flusso delle procedure da e verso l'impresa, le relazioni con gli organi di controllo, con i creditori pubblici e con gli altri soggetti coinvolti;
- il rispetto dei tempi e delle fasi delle attività svolte dagli OCRI;
- le modalità di utilizzo della piattaforma informatica per tutte le procedure;
- le modalità di comunicazione per garantire la riservatezza;
- la modulistica da adottare.

La Piattaforma informatica ed il registro delle imprese
Al fine di supportare le attività degli OCRI, occorrerà creare una specifica Piattaforma gestionale con il supporto tecnologico di Infocamere.
Si rende altresì necessario implementare un sistema telematico per la ricezione delle segnalazioni che «aprano»le procedure di allerta.
Il nuovo Codice prevede, inoltre, il ricorso estensivo ai sistemi di notificazione elettronica (già previsti dal Codice dell'AmministrazioneDigitale) e, in particolare, all'INI-PEC e l'ampliamento della funzione di pubblicità legale del Registro delle imprese.

 
 

Tempistiche della gestione della crisi di impresa:
Le modifiche alla normativa intervenute con il D.L. 118/2021 riordinano le tempistiche della gestione della crisi di impresa:
- spostamento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 al  16 maggio 2022, eccezion fatta per le norme già entrate in vigore nel 2019 (tra le quali ad esempio la modifica dell'articolo 2086 del codice civile). Originariamente l'entrata a regime era prevista per il 1 settembre 2021;
- spostamento dell'entrata in vigore del titolo secondo del D.Lgs. 14/2019 (in sostanza le procedure di allerta, gli indicatori della crisi e la composizione assistita, di cui agli articoli dal 12 al 25)  anch'essa prevista per il 1 settembre 2021 al 31.12.2023, con effetto quindi dal primo gennaio 2024;
- entrata in vigore della nuova procedura di composizione negoziata di cui al modificato D.L. 118/2021 stabilita per il 15 novembre 2021.

 
 
 
 
 
Voto



Ultimo aggiornamento: 23.05.2023