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Sanzioni amministrative
L'Ufficio Sanzioni emette provvedimenti (ordinanze) in seguito a violazioni commesse da operatori economici ai quali è stato contestato o notificato con un verbale di accertamento un illecito amministrativo da determinati organi accertatori.
Tale funzione è assegnata dalla Legge n. 689/1981 "modifiche al sistema penale" e del decreto legislativo 30.12.1999, n°507, "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio": alcuni illeciti soggetti a disposizioni penali sono stati ad illeciti di tipo amministrativo.
Svolgono le funzioni di accertamento, ciascuno per le proprie competenze la Polizia Municipale, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Stradale, la Guardia di Finanza, la stessa CCIAA tramite gli Uffici del Registro Imprese, dell'Albo Artigiani, dell'Ufficio Metrico e dell'Ufficio Albi e Ruoli.
Cosa fare al ricevimento di un verbale di accertamento
La parte che ha ricevuto il verbale di accertamento può:
Qualora l'obbligato non provvedeva al pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore provvede a trasmettere all'ufficio Sanzioni il verbale per il proseguimento del procedimento.
L'Ufficio a seguito di istruttoria, tenuto conto, se presenti, degli scritti difensivi e/o dell'audizione della parte interessata procede emanando un'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione.
Nel caso di società, il verbale viene emesso sia nei confronti dell'obbligato principale, ovvero di colui che ha effettivamente commesso la violazione (sia di ritardo che di omissione), sia nei confronti dell'obbligato in solido, che è il soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, è responsabile civilmente dei comportamenti del trasgressore.
Se il pagamento è fatto dall'obbligato in solido questi libera l'obbligato principale dall'effettuare il pagamento.
In caso di decesso dell'obbligato principale, la violazione non si trasmette né agli eredi né all'obbligato principale.
Come e dove presentare gli scritti difensivi
L'ufficio Sanzioni della Camera di Commercio è competente a ricevere gli scritti difensivi e le richieste di audizione da parte di chi è interessato a contestare le violazioni accertate dagli organi di vigilanza.
Gli scritti difensivi devono pervenire all'Ufficio Sanzioni entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di contestazione o di notificazione della violazione e possono essere allegati atti e documenti utili per chiarire la propria posizione.
La richiesta di essere convocati personalmente è facoltativa e, purché munito di con delega scritta, si può presentare un'altra persona al posto dell'interessato.
Le richieste di audizione e gli scritti difensivi devono essere rivolti all'Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano;
- spedizione via posta all'Ufficio Sanzioni, CCIAA di Massa Carrara, Via VII luglio 14 - 54033 Carrara (MS).
L'Ufficio rivolge invito a presentarsi per l'audizione con lettera, spedita con raccomandata a.r.; la mancata presentazione equivale alla rinuncia ad essere ascoltati.
Cosa succede in caso di mancato pagamento dell'importo indicato nel verbale
Se il trasgressore o l'obbligato in solido non effettuano il pagamento dell'importo indicato nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, l'organo di vigilanza provvede per l'invio dello stesso verbale alla Camera di Commercio.
Il pagamento entro 60 giorni è definito liberatorio ed è previsto dalla L. 689/81: si può optare per questo, anche se sono già stati presentati gli scritti difensivi.
L'Ufficio Sanzioni esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e alla fine emette un provvedimento (secondo l'art.28 della L. 689/81 il termine di prescrizione per effettuare queste attività è di cinque anni):
ordinanza di ingiunzione con indicata la somma da pagare (comprensiva delle del procedimento) provvedendo alla notifica entro 90 giorni alle parti interessate, compreso l'eventuale curatore, nel caso in cui una sia fallita. La somma da pagare è determinata entro i limiti minimo e massimo imposti dalla legge in base a quanto stabilito dall'art.11, cioè alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze, alla sua personalità e alle sue condizioni economiche
oppure
ordinanza di archiviazione, inviandola all'organo accertatore e alle parti interessate se queste hanno fatto gli scritti difensivi.
Cosa fare al ricevimento di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento
L'ordinanza è un titolo esecutivo, quindi entro 30 giorni dalla notifica occorre effettuare il pagamento in base alle disposizioni indicate sull'ordinanza stessa.
Può essere chiesta la rateizzazione del pagamento, se il soggetto si trova in condizioni disagiate documentabili, presentando un'apposita domanda presso l'ufficio Sanzioni e allegando atti dimostrativi della propria situazione finanziaria.
L'Ufficio esamina la richiesta e gli atti allegati e nel caso di accoglimento emette una ordinanza di rateizzazione, che contiene il piano delle rate e le spiegazioni sul modo e i tempi dei versamenti.
Se l'ordinanza è stata emessa anche nei confronti dell'obbligato in solido, il pagamento va fatto una volta sola o dal sanzionato principale o dall'obbligato in solido e li libera entrambi.
L'interessato deve poi trasmettere copia della ricevuta di versamento alla CCIAA di Massa Carrara presso l'Ufficio Sanzioni.
E' ammesso ricorso presso il Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22bis della L. 689/81. Si ricorre al Tribunale se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria di importo massimo superiore a € 15.493,00; la sentenza è appellabile. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il Giudice disponga diversamente.
Qualora non venga effettuato il pagamento entro i termini, viene attivata la procedura di esecuzione forzata (art.27, c. 689/81), per mezzo della iscrizione a ruolo.
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Il ricorso contro l'ordinanza-ingiunzione deve essere depositato in cancelleria entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento.
L'opponente può stare in giudizio direttamente e, se non può essere presente all'udienza di comparizione, deve dimostrare di avere un giustificato motivo, così viene dichiarato assente e non contumace.
Le sentenze di primo grado del Giudice di Pace sono appellabili in Tribunale, mentre quelle del Tribunale presso la Corte d'Appello.
Come pagare un'ordinanza-ingiunzione
Il versamento delle sanzioni
amministrative relative alle violazioni delle norme riguardanti il R.E.A. e
l'Albo Artigiani, dovrà essere effettuato, dal1° marzo 2021, come indicato
sulle ordinanze - ingiunzioni tramite il sistema pagoPA (link
a https://www.pagopa.gov.it/):
l'Ufficio genererà un "avviso di pagamento PagoPa " contenente l'importo
da pagare ed il termine entro cui effettuare lo stesso che sarà allegato
all'ordinanza stessa. L'avviso di pagamento dovrà essere pagato presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) (link
a https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/)
presenti sia online che fisicamente sul territorio.
Per servizi a pagamento erogati
allo sportello continuano ad essere accettati: Bancomat, carte di credito e
debito.
Il versamento di tutte le altre sanzioni
amministrative si effettua tramite il modello F23 dal titolo "Modello di
pagamento: tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate" e dovrà essere
effettuato presso uno dei seguenti uffici:
Concessionario Agenzia delle Entrate;
Istituti di credito;
Agenzie postali.
Il pagamento
Copia di quest'ultimo, debitamente vistata
dal Concessionario, dalla Banca o dall'Ufficio Postale dovrà essere inviata
all'ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano;
e-mail all'indirizzo: sanzioni.ms@tno.camcom.it
via fax al numero 0585-77.65.15;
via posta all'Ufficio Sanzioni, CCIAA di
Massa Carrara, Piazza 2 Giugno n. 16 - 54033 Carrara (MS).
Il pagamento delle spese di procedimento
deve essere effettuato, come indicato sulle ordinanze ingiunzioni con lo stesso
modello F23 con cui si è pagata l'ordinanza- ingiunzione
Cosa succede in caso di mancato pagamento di un'ordinanza-ingiunzione
Decorso il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza (30 giorni dalla data della notifica), la Camera di Commercio provvede all'avvio della procedura di riscossione delle somme dovute, in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo a Equitalia Servizi S.p.A., Via Benedetto Croce n. 124 - Roma.
L'importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni previste dalla legge (art. 27, L. 689/81).
Cosa fare al ricevimento di una cartella esattoriale
Entro 60 gg. dalla notifica della cartella, occorre pagare mediante versamento presso il Concessionario locale di Equitalia indicato nella cartella esattoriale.
Se il pagamento non viene effettuato entro i termini, il Concessionario incaricato attiva la procedura prevista dal D.Lgs. n. 46/99.
Ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/92, avverso il ruolo e la cartella esattoriale è ammesso ricorso nei confronti dell'ente impositore davanti al Giudice di Pace entro 60 gg. dalla notificazione della cartella. Il ricorso può essere presentato soltanto nel caso in cui la cartella non sia stata notificata o per eccezioni formali o procedurali relative al procedimento della Concessionaria, ma non per motivi riguardanti il merito della violazione.
L'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Se l'importo è superiore a 50 mila euro, deve essere prestata idonea garanzia per mezzo di fideiussione o ipoteca.
L'eventuale fermo-macchina viene tolto dall'agente della riscossione al pagamento, se esso è in un'unica soluzione, o a quello della prima rata, se è a rate.
In conclusione: i tuoi diritti
Se hai ricevuto un verbale di accertamento hai diritto a:
presentare scritti difensivi e chiedere di essere ascoltato.
Se hai ricevuto un'ordinanza-ingiunzione hai diritto a:
prendere visione degli atti presso i nostri uffici e farti rilasciare una copia;
ricorrere contro l'ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di Pace o al Tribunale.
Se hai ricevuto una cartella esattoriale hai diritto a:
prendere visione degli atti presso i nostri uffici e farti rilasciare una copia;
ricorrere contro la cartella esattoriale davanti al Giudice di Pace.
Non è consentito l'accesso agli atti a soggetti estranei, se non muniti di delega scritta da parte del diretto interessato.
Ultimo aggiornamento: 04.07.2022