Previsto dal codice civile del 1942 (art.2188) ed istituito dalla legge 580/93, è diventato operativo il 19 febbraio1996, con l' entrata in vigore del regolamento approvato con il D.P.R. n.581/95 che ne disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento.
Nel Registro delle imprese sono iscrittitutti gli imprenditori, pubblici e privati, singoli o collettivi, piccoli o grandi, indipendentemente dall'attività economica esercitata.
Il Registro delle imprese, in quanto pubblico registro, è accessibile a tutti coloro che vi abbiano interesse: chiunque, infatti, può agevolmente consultarlo, prendere visione degli atti e dei documenti iscritti e depositati e richiedere il rilascio di visure, certificati o copie di atti.
Gestito nel rispetto della tecnologia informatica più avanzata,assicura una pubblicità tempestiva ed organica a cui l'ordinamento riconduce specifici effetti giuridici. Il registro, infatti, è uno strumento di pubblicità legale, con diversa efficacia giuridica a seconda di quanto disposto dalla vigente normativa di riferimento in materia di iscrizioni o depositi nello stesso.
In effetti, le iscrizioni o i depositi nel Registro delle imprese possono produrre efficacia di:
- pubblicità costitutiva: l'atto o il fatto produce effetti giuridici soltanto con l'iscrizione nel Registro delle imprese; in tal caso, gli effetti legali dell'iscrizione sono quelli propri della pubblicità costitutiva soltanto quando espressamente previsto dalle norme di legge;
-pubblicità dichiarativa: l'atto o il fatto, già produttivo di effetti giuridici, diventa opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel Registro delle imprese, a prescindere dall'effettiva conoscenza che gli stessi ne abbiano avuto; per contro, l'atto o il fatto non ancora iscritti non possono essere opposti ai terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l'iscrizione salvo che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza. Gli effetti legali dell'iscrizione, di regola e salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, sono sempre quelli della pubblicità dichiarativa;
-pubblicità-notizia: l'atto, il fatto o il soggetto iscritto o depositato nel Registro delle imprese è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione nel registro, senza che dalla stessa conseguano particolari effetti giuridici.
La legge, inoltre, dispone tassativamente quali iscrizioni debbano essere effettuati, con l'indicazione dei soggetti obbligati ad eseguirla; nel registro, pertanto, non possono essere iscritti soggetti, fatti o atti per i quali l'ordinamento non ne preveda l'iscrizione. Il registro, infatti, opera nel rispetto del principio di tipicità secondo cui è possibile richiedere esclusivamente le iscrizioni previste dalla legge.
Struttura ed organizzazionedel Registro
Pur essendo unico il registro si distingue in due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione speciale.
La Sezione Ordinaria
Nella sezione ordinaria si iscrivono i seguenti soggetti:
La Sezione Speciale
Nella sezione speciale sono annotate le imprese artigiane (individuali e collettive) e si iscrivono, con diversa qualifica, i seguenti soggetti:
Il Repertorio Economico Amministrativo
Per completare la funzione informativa e pubblicitaria del Registro delle imprese la legge n. 580/93 ha istituito anche il REA ovvero il Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative.
Attraverso il REA viene acquisita dall'Ufficio del Registro delle Imprese anche ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizionenel Registro delle Imprese.
Nel REA sono annotati:
Inoltre, a decorrere dal12 maggio 2012, ad integrazione dell'originaria struttura del REA, è stata istituita anche un'apposita Sezione Speciale nella quale vengono annotati:
Il REA è gestito con gli stessi strumenti informatici con cui è gestito il Registro delle imprese e gli effetti della pubblicità delle annotazioni sono quelli della semplice pubblicità-notizia: l'atto, il fatto o il soggetto è reso conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua annotazione senza, tuttavia, che dalla stessa conseguano particolari effetti giuridici.