Home / Uffici camerali / Sanzioni e Regolazione del Mercato / OCC - Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Massa-Carrara
Nell'ambito delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio, si inserisce la possibilità di costituire Organismi deputati alla gestione delle cristi da sovra indebitamento ai sensi della Legge n. 3 del 12/01/2012 e del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
L'Organismo di composizione delle crisi della Camera di Commercio di Massa-Carrara è organismo iscritto al n. 160 della sezione A del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il referente dell'Organismo è il Segretario Generale dell'ente, Dott. Enrico Ciabatti e le funzioni di segreteria dell'Organismo sono affidate all'Ufficio Sanzioni e Regolazione del Mercato.
Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è uno strumento con il quale un soggetto, il debitore, in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indicando le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
La definizione viene data dalla Legge n.3/2012 che lo qualifica come "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".
Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento ?
E' il procedimento che possono attivare i soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l'esdebitazione.
Quali sono i soggetti che possono avviare il procedimento
1. consumatore
2. imprenditore agricolo;
3. c.d. start up innovativa.
4. imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
5. imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
6. imprenditore cessato;
7. socio illimitatamente responsabile;
8. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
9. società professionali ex L. 183/2011;
10. associazioni professionali o studi professionali associati;
11. società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
12. enti privati non commerciali.
Quali sono i soggetti che non vi possono accedere
1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
2. Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
3. Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
4. Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
Le funzioni dell'Occ
L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il Debitore, eventualmente con l'assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale - può alternativamente:
a) formulare una proposta di accordo con i Creditori, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;
b) proporre - solo se riveste la qualifica di Consumatore - un piano di ristrutturazione dei debiti; funziona come l'accordo, ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso;
c) chiedere la liquidazione del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Obiettivo della procedura
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l'esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.
I gestori
I Gestori della Crisi sono professionisti con una specifica formazione, giuridica ed economica, e una concreta esperienza di gestione e pianificazione economico-finanziaria.
L'Elenco dei Gestori è stato costituito attraverso una selezione pubblica. Nuovi gestori potranno entrare solo attraverso selezioni pubbliche che saranno indette a seconda delle esigenze di servizio.
Non è possibile ricevere candidature per il ruolo di Gestore della Crisi al di fuori delle selezioni pubbliche.
Attenzione
Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, in mancanza, può rivolgersi al giudice per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi.
Per l'attivazione del procedimento è necessario fornire tutti i dati necessari per ricostruire la situazione economica e versare un acconto di euro 244,00 (200,00+IVA). Inoltre è necessario acquistare una marca da bollo da 16,00 euro. Dal 1° marzo 2021 i pagamenti effettuati alle Pubbliche Amministrazioni (inclusa la Camera di Commercio di Massa-Carrara) non potranno più essere eseguiti con bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale, ma solo utilizzando il sistema pagoPA (link a https://www.pagopa.gov.it/). Prima di procedere al deposito della domanda di avvio del procedimento, si invita l'utente interessato a contattare l'Ufficio in modo da permettere allo stesso di generare un "avviso di pagamento PagoPa" contenente l'importo da pagare e la data di scadenza. L'avviso di pagamento dovrà essere pagato presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) (link a https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/) presenti sia online che fisicamente sul territorio. Per servizi a pagamento erogati allo sportello continuano ad essere accettati: Bancomat, carte di credito e debito.
La modulistica è fornita dall'Ufficio previo appuntamento con la Segreteria.
Per procedere al pagamento generando in autonomia l'avviso di pagamento PagoPA accedere alla Pagina informativa pagamenti PagoPA SIPA
Ultimo aggiornamento: 23.05.2023