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Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e, dal 2011, anche i soggetti iscritti solo nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) sono tenuti a versare ogni anno il diritto annuale. Gli importi del diritto annuale sono determinati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e si defferenziano tra importi dovuti in misura fissa ed importi dovuti in proporzione al fatturato dell'esercizio precedente, sulla base di scaglioni di fatturato predefiniti.
Inoltre, ai sensi dell'art. 18, c. 10 della L. 580/93, è facoltà della singola Camera deliberare una maggiorazione del diritto annuale docuto, fino ad un massimo del 20% degli importi ministeriali, per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.
Per i soggetti iscritti al Registro Imprese, il diritto è dovuto per la sede legale ed anche per ogni singola unità locale, rispettivamente alla/e Camera/e di Commercio di relativa iscrizione; per i soggetti iscritti solo al REA, il diritto deve essere invece versato esclusivamente per la sede e non per eventuali unità locali.
Per le imprese o unità locali iscrittein corso d'anno , il diritto deve essere versato entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione; per le imprese già iscritte , il diritto annuale deve essere versato entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
In entrambi i casi, entro un anno dalla relativa scadenza, sarà possibile regolarizzare i mancati pagamenti tramite il ravvedimento operoso.
Si ricorda che a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del diritto, alle imprese che non abbiano ancora effettuato il versamento dovuto non verrà rilasciato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (art. 24, co. 35, L. 27/12/1997, n. 449).
In caso di imprese inattive, in liquidazione o con partita IVA cessata, il diritto annuale continua ad essere dovuto fino all'anno in cui viene richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese. Il diritto relativo all'anno in cui viene richiesta la cancellazione dal Registro non è dovuto solo nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 gennaio, con data di cessazione non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.
Le imprese classificate Start-up Innovative ed iscritte nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese, non sono tenute al versamento del diritto annuale per i primi quattro anni a decorrere dall'anno di iscrizione (compreso); tale esenzione è comunque dipendente dal mantenimento dei requisiti stabiliti dalla Nota del MISE n. 120930 del 17/7/2013.
Il pagamento del Diritto Annuale deve essere eseguito in unica soluzione tramite il modello di pagamento unificato F24 Telematico.
Le imprese che hanno trasferito la sede legale da una provincia ad un'altra versano il diritto alla sola Camera di provenienza, presso cui erano iscritte alla data del 1° gennaio.
Ultimo aggiornamento: 25.05.2018