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Camera di Commercio di Massa-Carrara

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Diritto Annuale - importi anno 2014

MISURA DEL DIRITTO 2014
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot n. 0201237 del 05/12/2013 determina le misure del diritto annuale per l'anno 2014 dovuto alle Camere di commercio (Articolo 18, comma 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23).
Dall'anno 2013, con Delibera di Giunta n. 64 del 28/12/2012 la percentuale di maggiorazione da applicare agli importi ministeriali è pari al 10%.
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 137 del 16/06/2014 il D.P.C.M. 13/06/2014 "Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati glistudi di settore.

CHI DEVE PAGARE
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese della Camera di Commercio. Il diritto annuale è dovuto anche per eventuali sedi secondarie, unità locali e per imprese estere con dislocamenti in italia.

SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO

Non sono tenute al pagamento del diritto annuale:



  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio dell'impresa
  • le imprese individuali a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività sempre che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività
  • le società e gli altri soggetti collettivi a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale
  • le società cooperative, nel caso di cui all'art. 2544 del codice civile, a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa

QUANTO PAGARE

Imprese già iscritte

MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER LE IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLE SEZIONI SPECIALI

Per i soggetti iscritti o annotati nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori individuali, artigiani, imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici, società tra avvocati), il diritto annuale è dovuto nella misura riportata nella sottostante tabella.

ATTENZIONE: gli importi sottostanti sono già comprensivi della maggiorazione del 10% applicata dalla Camera di Commercio di Massa Carrara. (Del. di Giunta n. 64 del 28/12/2012)

  • Imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del Registro delle Imprese Euro 97,00
  • Società semplici agricole Euro 110,00
  • Società semplici non agricole Euro 220,00
  • Unità locali di imprese estere di cui all'art.9, c.2, punto b) del DPR 7 dic. 1995, n.581 (per ciascuna unità locale) Euro 121,00
  • Società tra Avvocati Euro 220,00
  • ATTENZIONE: I soggetti iscritti al R.E.A. versano per la sede un diritto fisso pari a € 33,00.

MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA
Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (grandi imprenditori individuali, cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali), l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nel 2013 ed è calcolato secondo le misure fisse e le aliquote nella misura riportata nella sottostante tabella.
ATTENZIONE: l'importo base NON è comprensivo della maggiorazione del 10%(Del. di Giunta n. 64 del 28/12/2012), in quanto andrà applicata al termine dei calcoli effettuati .

Scaglioni di fatturato da Euro 0 a Euro 100.000,00
Aliquota: Fisso euro 200,00
Scaglioni di fatturato oltre Euro 100.000,00 a Euro 250.000,00
Aliquota: 0,015%
Scaglioni di fatturato oltre Euro 250.000,00 a Euro 500.000,00
Aliquota: 0,013%
Scaglioni di fatturato oltre Euro 500.000,00 a Euro 1.000.000,00
Aliquota: 0,010%
Scaglioni di fatturato oltre Euro 1.000.000,00 a Euro 10.000.000,00
Aliquota: 0,009%
Scaglioni di fatturato oltre Euro 10.000.000,00 a Euro 35.000.000,00
Aliquota: 0,005%Scaglioni di fatturato oltre Euro 35.000.000,00 a Euro 50.000.000,00
Aliquota: 0,003%
Scaglioni di fatturato oltre 50.000.000,00
Aliquota: 0,001% fino ad un massimo di Euro 48.000,00 (massimo già comprensivo della maggiorazione del 10%)(Del. di Giunta n. 64 del 28/12/2012)

L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato
Dall'anno 2008, non essendo più in regime transitorio, non esiste più la c.d. "clausola di salvaguardia", pertanto TUTTE le imprese iscritte alla SEZIONE ORDINARIA dovranno calcolare il proprio importo in base al fatturato dell'anno precedente.

CALCOLI: la maggiorazione del 10% sugli importi ministeriali VA APPLICATA UNA SOLA VOLTA: le imprese che hanno fatturato compreso dal 2° scaglione in su, devono calcolare l'importo dovuto partendo dalla base fissa ministeriale (€ 200,00) calcolare in base alle aliquote, e alla fine aggiungere la maggiorazione del 10%. Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, devono essere sempre arrotondati secondo il criterio indicato nell'allegato alla nota ministeriale n.19230 del 3 marzo 2009 "Individuazione dei righi del modello IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del diritto annuale 2009".




Nuove imprese (iscritte a decorrere dal 1º gennaio 2014)

ATTENZIONE: gli importi sottostanti, sia per la sezione speciale che per la sezione ordinaria, sono già comprensivi della maggiorazione del 10% (Del. di Giunta n. 64 del 28/12/2012) applicata dalla Camera di Commercio di Massa Carrara.
 
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot n. 0201237 del 05/12/2013 determina le misure del diritto annuale per l'anno 2014 dovuto alle Camere di commercio (Articolo 18, comma 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23).

Le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese nel corso del 2014 devono versare i seguenti importi:

  1. artigiani € 97,00
  2. società semplici agricole € 110,00
  3. piccole imprese individuali € 97,00
  4. società semplici non agricole € 220,00
  5. società tra Avvocati € 220,00
  6. I soggetti iscritti al R.E.A. versano per la sede un diritto fisso pari a € 33,00.

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nel corso del 2014 rientrano tutte nel 1º scaglione di fatturato, della tabella di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto. Si precisa che le stesse sono tenute a versare per il 2014 i seguenti diritti:

  1. grandi imprese individuali € 220,00
  2. società cooperative € 220,00
  3. consorzi € 220,00
  4. società di persone € 220,00
  5. società di capitali € 220,00
  6. Unità locale € 44,00
  7. ATTENZIONE: A seguito della riforma dell'art. 18 della Legge 580/1993 a partire dal 2011 le sole imprese individuali, iscritte nella sezione ordinaria, pagano in misura fissa e non in base al fatturato.

Le imprese che si iscrivono o aprono unità locali  nel corso del 2014 sono tenute a versare gli importi sopra indicati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, con le modalità che verranno indicate allo sportello.

Unità locali e sedi secondarie


ATTENZIONE: gli importi sottostanti sono già comprensivi della maggiorazione del 10% (Del. di Giunta n. 64 del 28/12/2012) applicata dalla Camera di Commercio di Massa Carrara.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 220,00. (per arrotondamenti vedi nota ministeriale nella sezione "CALCOLI")
Le unità locali di imprese estere versano un diritto in misura fissa di € 121,00.
Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 121,00.

TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio dove si trova la sede legale o principale al 1º gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.

ARROTONDAMENTI

Per gli arrotondamenti vedi nota ministeriale nella sezione "CALCOLI".

TERMINE PER IL VERSAMENTO


Il decreto legge n. 223 del 04.07.2006, convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 04.08.2006, all'articolo 37 comma 11, ha modificato l'art. 17 del D.P.R. 435 del 7.12.2001 che fissa il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sul reddito. Il termine è stato anticipato al 16 giugno oppure al 16 luglio per il versamento maggiorato dello 0,40%.
Poiché il versamento del diritto annuale deve essere effettuato con la stessa scadenza del versamento del primo acconto delle imposte (art. 8 comma 2 D.M. 359/2001), anche la scadenza del tributo camerale deve ritenersi anticipata al 16 giugno.
Il diritto annuale va versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per il 2014. Il termine è, pertanto:

  • Per le imprese individuali e le società di persone: il 16 giugno

Per i soggetti IRES si deve distinguere:

  • se il bilancio è approvato nell'ordinario termine civilistico dei quattro mesi di cui all'art. 2364 cod.civ.
  • se si fruisce della proroga nel più ampio termine massimo dei sei mesi dalla chiusura dell'esercizio

Nel primo caso, la data di approvazione del bilancio è di fatto ininfluente sui termini di versamento; infatti questo è fissato nel giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.
Nel secondo caso, invece, si dice che il versamento deve essere eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. In sostanza, se il bilancio è approvato fino al 31 maggio, nulla cambia rispetto alla regola generale; diversamente, se si approva il bilancio nel mese di giugno, si può eseguire il versamento entro il 20 luglio. Se si proroga l'approvazione del bilancio fissando, per esempio, una data dell'assemblea in prima convocazione al 31 maggio e in seconda al 10 giugno, essendo andata deserta la prima assemblea, il termine per individuare la data di versamento decorre dalla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, quindi questo si dovrà eseguire entro il 20 giugno.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, tramite il modello di pagamento unificato F24. Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.

RICORDIAMO CHE DAL 2008 NON ESISTE PIU' ALCUNA DEROGA AL PAGAMENTO CON F24 TELEMATICO.

Il decreto legge n. 223 del 04.07.2006, convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 04.08.2006, all'articolo 37 comma 49, ha stabilito che "A partire dal 1º ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997." Una successiva proroga ha limitato l'entrata in vigore al 1 ottobre 2006 per le sole società di capitali; dal 1 gennaio 2007 l'obbligo è effettivo per tutti i titolari di partita IVA.
Essendo il diritto annuale un tributo da pagare con modello F24, anche tale versamento dovrà essere effettuato utilizzando le modalità telematiche utilizzate per gli altri tributi (Entratel, Fisconline, servizio F24 di home o corporate banking o delega a un intermediario abilitato).
Nella "Sezione IMU ed altri tributi locali" l'impresa è tenuta ad indicare, nello spazio riservato a "Codice ente locale", la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato. L'impresa è tenuta inoltre ad indicare nelle apposite colonne il codice tributo 3850 per il quale si effettua il versamento e l'anno a cui si riferisce il versamento stesso (2014). Infine l'impresa deve indicare l'importo del diritto nello spazio riservato agli "importi a debito versati".
Le imprese che esercitano attività in più province devono indicare l'importo per ciascuna Camera di Commercio a cui è dovuto.

Esempio di compilazione modello (ipotesi di impresa con sede principale nella provincia di Massa Carrara e due unità locali nella provincia di Napoli):
Codice ente locale: MS
Codice tributo: 3850
Rateazione: (non compilare)
Anno di riferimento: 2013
Importi a debito versati: euro 220,00
Importi a credito compensati: (non compilare)
Codice ente locale: NA
Codice tributo: 3850
Rateazione: (non compilare)
Anno di riferimento: 2013
Importi a debito versati: euro 80,00
Importi a credito compensati: (non compilare)

RITARDATI PAGAMENTI

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione, dal 10 al 100% dell'ammontare dovuto, come previsto dalla Legge (D.M.54/2005).
Per i pagamenti effettuati fino al 16 luglio si applica la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga (che consente il pagamento fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria) vale anche nel caso di approvazione del bilancio nel più ampio termine di quattro mesi: tuttavia, essendo una proroga espressa in giorni e non a mesi, se il versamento avesse scadenza ordinaria al 16 luglio (bilancio approvato in giugno) il termine successivo, fruibile con la maggiorazione dello 0,40%, scade il 16 agosto.
Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi). Anche le somme, dovute alla Camera di Commercio, versate a titolo di compensazione, se versate il mese il mese successivo alla scadenza, dovranno essere maggiorate dello 0,40% ai sensi della Circolare MAP 3587/C.

N.B. Per chi non fosse in regola con il pagamento del 2013, ricordiamo che è possibile avvalersi del ravvedimento operoso fino al 16/06/2014, pagando con il codice 3850 il tributo, con il codice 3851 gli interessi legali al giorno del pagamento, con il codice 3852 la sanzione del 6%.
www.ms.camcom.it - Sezione "Diritto Annuale"

REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI

Il ravvedimento operoso è possibile soltanto per l'anno 2013. (Vedi Sezione "Ravvedimento Operoso")
Per l'anno 2011 è stato emesso Ruolo, che sarà esecutivo il 25 novembre 2013.
Per l'anno 2010 è stato emesso Ruolo, che sarà esecutivo il 25 novembre 2012.
Per l'anno 2009 è stato emesso Ruolo, che sarà esecutivo il 25 novembre 2011.
Per l'anno 2008 è stato emesso Ruolo, che sarà esecutivo il 25 novembre 2010.
Le annualità 2001-2007 sono già andate a Ruolo. (Vedi Sezione "Guida ai Ruoli")
Le imprese che non avessero ancora versato il diritto annuale degli anni 2013 e/o precedenti dovranno prestare particolare attenzione agli importi e alle modalità di versamento che hanno subito numerose modifiche negli ultimi anni. Per ogni chiarimento ci si può rivolgere all'Ufficio Diritto Annuale; si elencano qui di seguito i punti principali:
-I diritti dell'anno 2000 e precedenti non devono assolutamente essere pagati né con modello F24, né con i vecchi bollettini di c/c che fossero eventualmente ancora in possesso delle imprese. Il metodo corretto di versamento dei diritti 2000 e precedenti è il pagamento della cartella esattoriale (già comprensiva di sovrattassa) agli sportelli del Servizio Riscossione Tributi competente.

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Nel caso in cui un'impresa versi un importo maggiore di quanto dovuto, potrà compensare lo stesso (ponendo sul modello F24 l'importo "a credito") oppure potrà presentare istanza di rimborso entro 24 mesi dal pagamento.

 

 
 
 
 
 
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Ultimo aggiornamento: 12.11.2018