Home / Uffici camerali / Sanzioni e Regolazione del Mercato / Sportello di conciliazione
L'art. 83, commi 20 e 20-bis, deldecreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020,ha apportato alcune modifiche alle disposizioni relative alla mediazione civilee commerciale e in particolare:
- ha confermato la sospensione deitermini delle mediazioni (sia obbligatorie che volontarie), introdotte o cherisultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 11 maggio 2020;
- ha previsto che dal 9 marzo fino al 31luglio (termine aggiornato dal decreto legge n. 28 del 30 aprile u.s.) gliincontri delle mediazioni depositate presso gli Organismi di mediazione potrannosvolgersi in via telematica;
- ha stabilito che dal 1 agosto p.v. lemediazioni potranno continuare a svolgersi in via telematica;
- ha previsto, altresì, che il verbaledelle conciliazioni svolte in modalità telematica dovrà essere sottoscritto confirma digitale dagli avvocati e dal mediatore ai fini dell'esecutività.L'avvocato, inoltre, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del propriocliente.
Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Sportello di conciliazione
La mediazione (detta anche conciliazione) è una forma di risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre la possibilità di raggiungere in maniera amichevole la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti.
Il procedimento si svolge alla presenza di un soggetto terzo, il mediatore, debitamente formato, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza e dai costi contenuti:
- è rapida, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti, e perché il procedimento, per regolamento, ha termine decorsi quattro mesi dal deposito della domanda;
- è semplice, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
- è riservata, perché tutti coloro che intervengono nell'ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto viene detto; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
- è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 il tradizionale procedimento di conciliazione è stato disciplinato in maniera organica ed è stato definito come "mediazione", lasciando il termine "conciliazione", all'azione svolta dal mediatore ai fini dell'esisto del procedimento ed è stato previsto che gli Enti, pubblici o privati, presso cui svolgersi il procedimento di mediazione debbano essere iscritti nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Lo "Sportello di Conciliazione" della Camera di Commercio è iscritto, con provvedimento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2010, al n. 78 del Registro degli Organismi di Mediazione.
Alla luce di quanto dispone il D. Lgs.n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012 in materia di obbligatorietà dell'esperimento del tentativo quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria, Unioncamere Italiana, a seguito di un ampio confronto attivato all'interno del sistema, ha redatto un nuovo Regolamento con il relativo tariffario.
La Camera di commercio ha pertanto approvato, con deliberazione di Giunta Camerale Giunta n. 59 del 30 maggio 2013, il nuovo Regolamento di Mediazione con il relativo tariffario entrati in vigore dal 3 luglio 2013.
La novità sostanziale è quella prevista all'art. 7 del citato Regolamento che introduce un incontro preliminare gratuito con le Parti al fine di informarle al meglio sullo spirito e il funzionamento dell'istituto della mediazione e con l'obiettivo di vagliare l'effettiva possibilità di proseguire nel procedimento di mediazione.
Da sottolineare il fatto che le spese di mediazione saranno da versare soltanto successivamente, se il soggetto chiamato in mediazione accetterà di partecipare al procedimento vero e proprio.
PER IL SETTORE DELLE TINTOLAVANDERIE E DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI AUTO-MOTO RIPARAZIONE
Sempre relativamente alle spese che le parti dovranno sostenere, per favorire il ricorso alla procedura di mediazione, è stato approvato un tariffario che prevede l'esenzione dal pagamento delle spese di avvio nei procedimenti in cui una parte è concessionaria di un marchio di garanzia per il settore delle tintolavanderie o per il settore delle auto-moto riparazioni (vedi elencho nelle rispettive sezioni del sito camerale).
Il tariffario agevolato è in vigore fino al 31 dicembre 2014.
"Monitoraggio delle tariffe dei Servizi Pubblici Locali in Toscana"
Le tariffe locali costituiscono voci di costo sempre più determinanti sugli andamenti economici delle imprese, oltremodo in un contesto congiunturale problematico come quello attuale.
Per questo motivo il Sistema camerale toscano, in collaborazione con Ref. - Ricerche e Consulenze per l'Economia e la Finanza, ha inteso monitorare i prezzi dei servizi liberalizzati e delle tariffe dei servizi pubblici locali, dando vita così a tre studi rivolti, da una parte, al mercato dell'energia elettrica, dall'altra alle tariffe pagate dalle imprese per idrico e rifiuti.
Per procedere al pagamento generando in autonomia l'avviso di pagamento PagoPA accedere alla Pagina informativa pagamenti PagoPA SIPA
Ultimo aggiornamento: 22.11.2022