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MISURA DEL DIRITTO 2015
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot n. 0227775 del 29/12/2014 determina le misure del diritto annuale per l'anno 2015 dovuto alle Camere di commercio (Articolo 18, comma 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23).
Dall'anno 2015, con Delibera di Giunta n. 98 del 25/11/2014 la percentuale di maggiorazione da applicare agli importi ministeriali è pari al 20%.
CHI DEVE PAGARE
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese della Camera di Commercio. Il diritto annuale è dovuto anche per eventuali sedi secondarie, unità locali e per imprese estere con dislocamenti in italia.
SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO
Non sono tenute al pagamento del diritto annuale:
QUANTO PAGARE
Imprese già iscritte
MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER LE IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLE SEZIONI SPECIALI
Il
decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni
percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1
dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a
partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per
cento.
Per
tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese
e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto
annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori che
decorrono dal1 gennaio 2015 (gli
importi sono già maggiorati del 20%, come da Delibera della Giunta
camerale n.98 del 25/11/2014):
MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA
Per
tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro
Imprese tranne le imprese individuali l'importo da versare
si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2014 la
misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il
diritto da versare si determina sommando
gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura
fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a
quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato
dall'impresa:
ATTENZIONE: l'importo base NON è comprensivo della maggiorazione del 20%(Del. di Giunta n. 98 del 25/11/2014), in quanto andrà applicata al termine dei calcoli effettuati .
Scaglioni di fatturato da Euro 0 a Euro 100.000,00
Aliquota: Fisso euro200,00
Scaglioni di fatturato oltre Euro 100.000,00 a Euro 250.000,00
Aliquota: 0,015%
Scaglioni di fatturato oltre Euro 250.000,00 a Euro 500.000,00
Aliquota: 0,013%
Scaglioni di fatturato oltre Euro 500.000,00 a Euro 1.000.000,00
Aliquota: 0,010%
Scaglioni di fatturato oltre Euro 1.000.000,00 a Euro 10.000.000,00
Aliquota: 0,009%
Scaglioni di fatturato oltre Euro 10.000.000,00 a Euro 35.000.000,00
Aliquota: 0,005%
Scaglioni di fatturato oltre Euro 35.000.000,00 a Euro 50.000.000,00
Aliquota: 0,003%
Scaglioni di fatturato oltre 50.000.000,00
Aliquota: 0,001% fino ad un massimo di Euro 40.000,00(massimo già comprensivo della maggiorazione del 20%)(Del. di Giunta n. 98 del 25/11/2014)
L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato
Dall'anno 2008, non essendo più in regime transitorio, non esiste più la c.d. "clausola di salvaguardia", pertanto TUTTE le imprese iscritte alla SEZIONE ORDINARIA dovranno calcolare il proprio importo in base al fatturato dell'anno precedente.
Il
decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni
percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1
dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a
partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per
cento.L'importo base
risultante dal calcolo va quindi ridotto del 35%.
ATTENZIONE:
all'importo
base così ottenuto andrà aggiunta la maggiorazione del 20% come da
Delibera della Giunta camerale n.98 del 25/11/2014.
CALCOLI: la maggiorazione del 20% sugli importi ministeriali VA APPLICATA UNA SOLA VOLTA: le imprese che hanno fatturato compreso dal 2° scaglione in su, devono calcolare l'importo dovuto partendo dalla base fissa ministeriale (€ 200,00) calcolare in base alle aliquote, ridurre l'importo base
risultante dal calcolo del 35% e alla fine aggiungere la maggiorazione del 20%. Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, devono essere sempre arrotondati secondo il criterio indicato nell'allegato alla nota ministeriale n.19230 del 3 marzo 2009 "Individuazione dei righi del modello IRAP 2014, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del diritto annuale 2015".
Nuove imprese (iscritte a decorrere dal 1º gennaio 2015)
ATTENZIONE: gli importi sottostanti, sia per la sezione speciale che per la sezione ordinaria, sono già comprensivi della maggiorazione del 20% (Del. di Giunta n. 98 del 25/11/2014) applicata dalla Camera di Commercio di Massa Carrara.
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot n. 0227775 del 29/12/2014 determina le misure del diritto annuale per l'anno 2015 dovuto alle Camere di commercio (Articolo 18, comma 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23).
Le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese nel corso del 2015 devono versare i seguenti importi:
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nel corso del 2015 rientrano tutte nel 1º scaglione di fatturato, della tabella di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto. Si precisa che le stesse sono tenute a versare per il 2015 i seguenti diritti:
Le imprese che si iscrivono o aprono unità locali nel corso del 2015 sono tenute a versare gli importi sopra indicati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, con le modalità che verranno indicate allo sportello.
Unità locali e sedi secondarie
ATTENZIONE: gli importi sottostanti sono già comprensivi della maggiorazione del 20% (Del. di Giunta n. 98 del 25/11/2014) applicata dalla Camera di Commercio di Massa Carrara.
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 156,00. (per arrotondamenti vedi nota ministeriale nella sezione "CALCOLI")
Le unità locali di imprese estere versano un diritto in misura fissa di € 86,00.
Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 86,00.
TRASFERIMENTI
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio dove si trova la sede legale o principale al 1º gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.
ARROTONDAMENTI
Per gli arrotondamenti vedi nota ministeriale nella sezione "CALCOLI".
TERMINE PER IL VERSAMENTO
Il decreto legge n. 223 del 04.07.2006, convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 04.08.2006, all'articolo 37 comma 11, ha modificato l'art. 17 del D.P.R. 435 del 7.12.2001 che fissa il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sul reddito. Il termine è stato anticipato al 16 giugno oppure al 16 luglio per il versamento maggiorato dello 0,40%.
Poiché il versamento del diritto annuale deve essere effettuato con la stessa scadenza del versamento del primo acconto delle imposte (art. 8 comma 2 D.M. 359/2001), anche la scadenza del tributo camerale deve ritenersi anticipata al 16 giugno.
Il diritto annuale va versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per il 2015. Il termine è, pertanto:
Per i soggetti IRES si deve distinguere:
Nel primo caso, la data di approvazione del bilancio è di fatto ininfluente sui termini di versamento; infatti questo è fissato nel giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.
Nel secondo caso, invece, si dice che il versamento deve essere eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. In sostanza, se il bilancio è approvato fino al 31 maggio, nulla cambia rispetto alla regola generale; diversamente, se si approva il bilancio nel mese di giugno, si può eseguire il versamento entro il 20 luglio. Se si proroga l'approvazione del bilancio fissando, per esempio, una data dell'assemblea in prima convocazione al 31 maggio e in seconda al 10 giugno, essendo andata deserta la prima assemblea, il termine per individuare la data di versamento decorre dalla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, quindi questo si dovrà eseguire entro il 20 giugno.
MODALITA' DI VERSAMENTO
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, tramite il modello di pagamento unificato F24. Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
RICORDIAMO CHE DAL 2008 NON ESISTE PIU' ALCUNA DEROGA AL PAGAMENTO CON F24 TELEMATICO.
Il decreto legge n. 223 del 04.07.2006, convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 04.08.2006, all'articolo 37 comma 49, ha stabilito che "A partire dal 1º ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997." Una successiva proroga ha limitato l'entrata in vigore al 1 ottobre 2006 per le sole società di capitali; dal 1 gennaio 2007 l'obbligo è effettivo per tutti i titolari di partita IVA.
Essendo il diritto annuale un tributo da pagare con modello F24, anche tale versamento dovrà essere effettuato utilizzando le modalità telematiche utilizzate per gli altri tributi (Entratel, Fisconline, servizio F24 di home o corporate banking o delega a un intermediario abilitato).
Nella "Sezione IMU ed altri tributi locali" l'impresa è tenuta ad indicare, nello spazio riservato a "Codice ente locale", la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato. L'impresa è tenuta inoltre ad indicare nelle apposite colonne il codice tributo 3850 per il quale si effettua il versamento e l'anno a cui si riferisce il versamento stesso (2015). Infine l'impresa deve indicare l'importo del diritto nello spazio riservato agli "importi a debito versati".
Le imprese che esercitano attività in più province devono indicare l'importo per ciascuna Camera di Commercio a cui è dovuto.
Esempio di compilazione modello (ipotesi di impresa con sede principale nella provincia di Massa Carrara e due unità locali nella provincia di Napoli):
Codice ente locale: MS
Codice tributo: 3850
Rateazione: (non compilare)
Anno di riferimento: 2015
Importi a debito versati: euro 156,00
Importi a credito compensati: (non compilare)
Codice ente locale: NA
Codice tributo: 3850
Rateazione: (non compilare)
Anno di riferimento: 2015
Importi a debito versati: euro 52,00
Importi a credito compensati: (non compilare)
RITARDATI PAGAMENTI
Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione, dal 10 al 100% dell'ammontare dovuto, come previsto dalla Legge (D.M.54/2005).
Per i pagamenti effettuati fino al 16 luglio si applica la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga (che consente il pagamento fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria) vale anche nel caso di approvazione del bilancio nel più ampio termine di quattro mesi: tuttavia, essendo una proroga espressa in giorni e non a mesi, se il versamento avesse scadenza ordinaria al 16 luglio (bilancio approvato in giugno) il termine successivo, fruibile con la maggiorazione dello 0,40%, scade il 16 agosto.
Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi). Anche le somme, dovute alla Camera di Commercio, versate a titolo di compensazione, se versate il mese il mese successivo alla scadenza, dovranno essere maggiorate dello 0,40% ai sensi della Circolare MAP 3587/C.
N.B. Per chi non fosse in regola con il pagamento del 2014, ricordiamo che è possibile avvalersi del ravvedimento operoso fino al 16/06/2015, pagando con il codice 3850 il tributo, con il codice 3851 gli interessi legali al giorno del pagamento, con il codice 3852 la sanzione del 6%.
www.ms.camcom.it - Sezione "Diritto Annuale"
REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI
Il ravvedimento operoso è possibile soltanto per l'anno 2014. (Vedi Sezione "Ravvedimento Operoso")
Per l'anno 2012 è stato emesso Ruolo, che sarà esecutivo il 25 dicembre 2014.
Per l'anno 2011 è stato emesso Ruolo, che sarà esecutivo il 25 novembre 2013.
Per l'anno 2010 è stato emesso Ruolo, che sarà esecutivo il 25 novembre 2012.
Per l'anno 2009 è stato emesso Ruolo, che sarà esecutivo il 25 novembre 2011.
Per l'anno 2008 è stato emesso Ruolo, che sarà esecutivo il 25 novembre 2010.
Le annualità 2001-2007 sono già andate a Ruolo. (Vedi Sezione "Guida ai Ruoli")
Le imprese che non avessero ancora versato il diritto annuale degli anni 2014 e/o precedenti dovranno prestare particolare attenzione agli importi e alle modalità di versamento che hanno subito numerose modifiche negli ultimi anni. Per ogni chiarimento ci si può rivolgere all'Ufficio Diritto Annuale; si elencano qui di seguito i punti principali:
-I diritti dell'anno 2000 e precedenti non devono assolutamente essere pagati né con modello F24, né con i vecchi bollettini di c/c che fossero eventualmente ancora in possesso delle imprese. Il metodo corretto di versamento dei diritti 2000 e precedenti è il pagamento della cartella esattoriale (già comprensiva di sovrattassa) agli sportelli del Servizio Riscossione Tributi competente.
RIMBORSI E COMPENSAZIONI
Nel caso in cui un'impresa versi un importo maggiore di quanto dovuto, potrà compensare lo stesso (ponendo sul modello F24 l'importo "a credito") oppure potrà presentare istanza di rimborso entro 24 mesi dal pagamento.
Ultimo aggiornamento: 07.01.2016