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CERTIFICATI COMUNITARI DI ORIGINE
I certificati di origine rilasciati dalle Camere di Commercio italiane sono quelli utilizzati nei rapporti commerciali tra la Comunità Europea e i Paesi terzi in applicazione del Regolamento CEE 2454/93 del 2 Luglio 1993.
Con l'attuazione del Mercato Unico dell'1/1/1993 nei rapporti commerciali intracomunitari, normalmente, non viene più richiesto e rilasciato il certificato di origine, essendo sufficiente la fattura di vendita. I certificati di origine sono esclusivamente destinati a provare l'origine delle merci.
Validità del certificato di origine
Il certificato di origine è valido dalla data del rilascio da parte della Camera di Commercio. In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati sul certificato rimangano gli stessi e che non vi sia alcuna modifica delle condizioni originali e/o dell'imballaggio delle merci. Tuttavia un periodo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione potrebbe provocare difficoltà nel Paese di importazione ove il certificato deve essere presentato.
ISTRUZIONI OPERATIVE IN MERITO AI CERTIFICATI DI ORIGINE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA
Alcuni Paesi richiedono un visto consolare su documenti in partenza dall'Italia. Tale scopo, la Camera di Commercio rilascia un'attestazione, a valere esclusivamente nei confronti delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia, che consiste nella legalizzazione, da parte di un funzionario della Camera di Commercio, della firma apposta dall'addetto camerale su certificati di origine, fatture, certificati di libera vendita, ecc. Normalmente tale legalizzazione viene richiesta contestualmente alla domanda di rilascio dei documenti per l'esportazione.
Ultimo aggiornamento: 07.09.2022