IL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E LA CARTA DEL CONDUCENTE
Il cronotachigrafo digitale è uno strumento che registra i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, e nasce dall'esigenza di sostituire il precedente apparato analogico.
In Italia le competenze relative all'implementazione del cronotachigrafo digitale sono state attribuite dal DM 361 del 31/10/2003, alle Camere di Commercio in qualità di ente competente:
- per il rilascio delle carte tachigrafiche;
- per la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
- per la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.
L'11 aprile 2006 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Europea, il Regolamento CE 561/2006.
L'art. 27 rende obbligatoria l'introduzione del cronotachigrafo digitale a partire dal 1 maggio 2006, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (di portata superiore a 3,5 tonnellate) e di persone (veicoli di capienza superiore a 9 posti).
La carta conducente è personale e necessaria per la guida degli autoveicoli dotati di cronotachigrafo digitale. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.
È rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di Commercio, in cui il richiedente ha la propria residenza.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
1.titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
2.non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente in corso di validità;
3.residenza nello stato italiano.
La sua validità amministrativa è di cinque anni.
Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria.
Al fine del rilascio della carta occorre allegare:
- fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validità e di categoria superiore alla B;
- fotocopia leggibile della carta di identità o di un altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- fototessera;
- delega del richiedente quando la consegna della domanda è effettuata da terzi.
Per i cittadini di altro Stato membro dell'U.E.e per quelli dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Svizzera, Repubblica di San Marino, Norvegia, Islanda e Liechentstein) è necessario allegare la seguente documentazione:
- fotocopia leggibile della patente di guida della categoria appropriata in corso di validità (la patente rilasciata dai paesi dello Spazio Economico Europeo va obbligatoriamente convertita in patente italiana se il soggetto risiede in Italia da più di un anno; le patenti rilasciate dagli Stati membri non hanno obbligo di conversione);
- fotocopia leggibile di un documento di identità personale dal quale si rilevi la residenza in Italia (in mancanza di questo potrà essere accettata la fotocopia leggibile della carta di soggiorno in corso di validità);
- fototessera;
- delega del richiedente quando la consegna della domanda è effettuata da terzi.
Per i cittadiniextracomunitari è necessario allegare la seguente documentazione:
- fotocopia leggibile della patente di guida della categoria appropriata in corso di validità (gli stranieri con patente extra-UE possono circolare in Italia per il tempo massimo di 1 anno. Dopo tale periodo devono richiedere la conversione della patente, se esistono accordi di reciprocità tra l'Italia ed il paese interessato, ovvero richiedere la patente italiana);
- fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- fotocopia leggibile del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità;
- fotocopia del contratto di lavoro e fotocopia della ricevuta dell'avvenuta comunicazione o, in alternativa, una dichiarazione in originale rilasciata dal datore di lavoro circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro;
- fototessera;
- delega del richiedente quando la consegna della domanda è effettuata da terzi.
La carta dell'AziendaIe identifica la Società proprietaria dei mezzi, e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell'azienda muniti di tachigrafo digitale.
La carta è rilasciata dalla Camera di Commercio ove l'azienda ha la propria sede legale o la sede principale o secondaria o un'unità locale.
La domanda deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da persona da questi delegata con procura notarile (v. art. 3 Condizioni generali di rilascio e utilizzo del Modulo di richiesta).
La carta riporta stampati la denominazione e l'indirizzo dell'impresa.
Il rilascio avviene entro 15 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni.
Al fine del rilascio l'impresa:
- deve avere una sede operativa sul territorio italiano;
- deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese;
- l'impresa deve dichiarare di possedere almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo;
- deve allegare fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del titolare dell'azienda o del legale rappresentante o di un altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
MALFUNZIONAMENTO DELLA CARTA E SOSTITUZIONE
Nel caso di malfunzionamento della carta, questa deve essere restituita alla Camera di Commercio e richiederne una nuova compilando il relativo modello. Per la carta conducente, è opportuno allegare di nuovo la fotografia, mentre deve essere sempre allegata la fotocopia del documento per ogni tipo di carta.
Per quanto riguarda i costi, si distingue tra il malfunzionamento derivante da difetti di fabbricazione e quello successivo ad un utilizzo sistematico. Per la distinzione si fa riferimento al periodo trascorso dal primo rilascio. (vedi allegato Costi)
La richiesta di sostituzione per furto o smarrimento, deve essere sempre accompagnata da relativa denuncia ed ha lo stesso costo della prima emissione.
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