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DPCM 26 maggio 2000 (di trasferimento delle funzioni e del personale degli UU.PP.I.C.A. alle Camere di Commercio).
Si segnalano, fra i principali:
Controllo sulla vendita a peso netto delle merci (legge 05.08.81 n°441)
Rientrano in questa categoria non solo quei prodotti che sono posti in vendita allo stato fuso ed il cui peso viene determinato all'atto stesso della domanda di acquisto, ma anche quelli confezionati in assenza dell'acquirente e posti in vendita in un contenitore od imballaggio su cui viene espresso il peso della merce contenuta.
Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere, o che è unita con essa e con essa viene venduta.
Non rientra nella „tara" l'involgente protettivo che non possa essere pesato separatamente come per esempio i budelli degli insaccati, l'incarto dei cioccolatini o delle caramelle o dei formaggi a pasta molle ed ogni altro avvolgente similare.
La vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso deve essere effettuata con bilance omologate che consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto e pertanto la bilancia deve essere collocata nel locale di vendita in modo tale da consentire all'acquirente la visione libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e dell'intera parte frontale e laterale della bilancia stessa.
In relazione alla tipologia dei prodotti venduti, la bilancia deve essere di una specifica precisione, fissata dall'allegato del DM 21.12.1984, e cioè:
Controlli per la concessione delle restituzioni alla produzione di amidi, fecole e zuccheri
I controlli amministrativi, previsti dai regolamenti CE n. 1766/92 e n. 1418/76, sono effettuati dalle Camere di Commercio competenti per territorio e devono essere effettuati entro cinque mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento della restituzione alla produzione. I relativi verbali devono essere trasmessi all'A.G.E.A. al fine di consentire il rispetto dei termini perentori stabiliti per il pagamento dalla specifica regolamentazione comunitaria.
Vigilanza sull'etichettatura dei prodotti tessili
Norme comunitarie di riferimento: Direttive CE 96/74 e 97/37.
Obiettivo dei controlli è verificare i requisiti di composizione e le modalità di indicazione delle denominazioni dei prodotti e delle fibre tessili, delle menzioni adoperate sulle etichette, contrassegni o documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Verifica della rispondenza alle disposizioni per la tutela dei consumatori e della sicurezza dei prodotti
E' l'accertamento del rispetto dei requisiti di sicurezza generale a cui devono sottostare tutti i prodotti secondo il Decreto legislativo n. 115 del 17.03 1995 di attuazione della direttiva 92/59/CEE
Verifica circa la conformità dei giocattoli alle norme del D.Lgs 27.9.1991, n.313 e successive modifiche
Gli utilizzatori di giocattoli (qualsiasi prodotto concepito o palesemente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di anni 14), nonché i terzi, devono essere tutelati contro i rischi per la salute e l'incolumità fisica, quando i giocattoli sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne è fatta una utilizzazione prevedibile, tenuto conto dell'abituale comportamento dei bambini. I controlli sono rivolti, oltre all'aspetto formale (marchiatura CE) sulle verifiche rischi particolari per:
Verifica dei dispositivi di protezione individuale
Gli occhiali da sole rientrano nei dispositivi di protezione individuale di prima categoria, ai sensi del D.L.vo 475/92, in funzione di salvaguardia dall'azione lesiva dei raggi solari. Gli ispettori camerali accertano la regolare apposizione della marchiatura CE, la presenza delle note informative rilasciate dal produttore e la regolarità dell'individuazione del grado di filtro.
Vigilanza relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
(Legge 18 ottobre 1977 n. 791 e D.L.vo 25/11/96 n. 626)
Le disposizioni si applicano al materiale elettrico (con le eccezioni stabilite) destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua. Il materiale elettrico, per essere posto in commercio, deve essere costruito a regola d'arte in materia di sicurezza e non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nella Comunità europea, prima dell'immissione in commercio, ha l'obbligo di apporre sul materiale elettrico la marcatura "CE", quale attestazione della conformità del materiale alle disposizioni della legge.
Etichettatura delle calzature di cui al DM 11 aprile 1996, Recepimento della Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, art. 7.
Emissioni di CO2 e consumi carburante (Vendita di autovetture nuove ed informazione al consumatore)
Il DPR 84/2003 si prefigge lo scopo di fornire ai consumatori le informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture nuove, cioè dei veicoli a motore della categoria M1 che non siano stati precedentemente venduti se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione. La Camera di commercio ha il compito di vigilare in merito all'osservanza di quanto stabilito dal decreto presidenziale in questione ed informa periodicamente il Ministero dello Sviluppo Economico.
Prodotti di cui all'art. 102 e seguenti del Codice del Consumo emanato con il D.L.vo 6.9.2005 n. 206
Gli ispettori metrici nell'accertare il puntuale adempimento amministrativo dei fabbricanti e degli utenti e, in generale, durante l'espletamento delle funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria; possono quindi elevare contravvenzioni ed effettuare sequestri. La sorveglianza è affidata anche a tutti i corpi di polizia ed in primo luogo alla polizia urbana.
Ultimo aggiornamento: 04.09.2015