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Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 14, c. 1 D.Lgs. 33/2013
Sono organi di indirizzo politico della Camera di Commercio di Massa-Carrara:
- il Consiglio
- la Giunta
- il Presidente
1. Il Consiglio è l'organo generale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica. Esso determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
a) predispone e approva lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
b) elegge, tra i suoi componenti, il Presidente;
c) elegge, tra i suoi componenti la Giunta;
d) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
e) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio sulla base delle proposte della Giunta;
g) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio, e delle aziende speciali secondo le disposizioni di legge;
h) esprime pareri e formula proposte alla Giunta;
i) può istituire gruppi di lavoro temporanei su specifici argomenti;
j) adotta il regolamento per il proprio funzionamento;
k) adempie ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.
1. La Giunta Camerale:
a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente;
b) adotta il regolamento per il proprio funzionamento interno;
c) attua gli indirizzi generali determinati dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
d) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, nonché i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale;
e) predispone per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:
f) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, sulla costituzione di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
g) delibera l'eventuale istituzione di uffici distaccati nei comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
h) delibera la partecipazione ad accordi di programma;
i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
j) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di mediazione, nonché sulla predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, in base ai regolamenti adottati dal Consiglio;
k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.;
l) formula - sentito il Consiglio Camerale o su proposta di questo - pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti che nella medesima hanno la propria sede;
m) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
n) svolge, avvalendosi dell'organo di valutazione strategica, l'attività di valutazione e controllo strategico delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi individuati, anche con riferimento agli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed alle aziende speciali;
o) designa il Segretario Generale e, su proposta di questo, indica il dirigente camerale che assume l'incarico di Vice Segretario Generale Vicario;
2. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
Guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza. In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, per la ratifica, nella prima riunione successiva.
Ultimo aggiornamento: 28.09.2017